Si è parlato di rispolverare il servizio di leva.
Qua di seguito si possono trovare alcuni cavilli che tempestivamente applicati potrebbero ritardare o addirittura evitare il servizio militare:
Leva
In Italia la Carta Costituzionale, all’art.52, prevede l’obbligo del servizio di leva.
CHI E’ OBBLIGATO
Tutti i cittadini di sesso maschile devono prestare servizio militare e, per questo motivo, vengono iscritti nelle liste di leva.
COME E QUANDO SI VIENE ISCRITTI
L’iscrizione nelle liste di leva è automatica. Al compimento del 18° anno d’età si riceve presso la propria residenza la convocazione per essere sottoposti alla visita di idoneità fisica che viene effettuata presso il Distretto Militare di appartenenza. In caso di mancato ricevimento della convocazione per la visita medica (dopo il compimento del 18° anno d’età) o di errori nei dati anagrafici risultanti dalla convocazione, bisogna rivolgersi al Distretto Militare di appartenenza. Coloro che risultano idonei alla visita medica vengono arruolati.
QUANDO SI VIENE ARRUOLATI
L’arruolamento o la chiamata alle armi avviene successivamente alla visita di idoneità fisica e comunque nell’anno in cui si compie il 19° anno d’età.
DURATA DEL SERVIZIO MILITARE
Per tutti coloro che vengono incorporati dal 1° Gennnaio 1997 la ferma di leva è pari a 10 mesi (la ferma di 12 mesi è stata ridotta dalla legge finanziaria di quest’anno). Cosa cambia per quelli che alla data del 1° Gennaio 1997 stanno già assolvendo agli obblighi di leva? Sono previste delle riduzioni rispetto ai 12 mesi previsti così articolate:
- due settimane in meno, rispetto alla data di congedo prevista, per i militari incorporati nel mese di ottobre 1996 o nei mesi precedenti;
- tre settimane in meno, sempre rispetto alla data di congedo prevista, per i militari incorporati nel mese di novembre 1996;
- cinque settimane in meno per coloro che sono stati incorporati nel mese di dicembre 1996.
Ritardo per motivi di studio
I cittadini iscritti nelle liste di leva e risultati idonei alla visita di idoneità psico-fisica, possono chiedere di ritardare l’avviamento alle armi per motivi di studio nel caso siano studenti universitari o iscritti ad istituti di istruzione di secondo grado o equiparati.
DOVE RICHIEDERLO
Al Distretto Militare di appartenenza.
COME
La domanda, integrata dalla relativa certificazione di studio, deve essere presentata o spedita, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al Distretto Militare di appartenenza, dove sono disponibili i moduli per la compilazione.
QUANDO
Deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si chiede il rinvio (non sono ammesse domande tardive in quanto il termine è perentorio).
Rinvio e differimento della chiamata alle armi
In taluni casi, tassativamente previsti dalla legge, può essere chiesto il rinvio o il differimento della chiamata alle armi. Perché venga concessa tale agevolazione gli arruolati debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
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che siano indispensabili al governo di un’azienda o stabilimento, proprio o della famiglia;
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che abbiano un fratello che sta già assolvendo l’obbligo di leva;
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che rivestano cariche elettive;
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che costituiscano l’unica fonte di sostentamento della loro famiglia ed abbiano la moglie al sesto mese di gravidanza;
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che frequentino istituti di istruzione secondaria di secondo grado o istituti professionali di stato o equiparati (sempre che non abbiano superato il 23° anno d’età);
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che abbiano sostenuto tutti gli esami del loro corso di laurea e devono solo discutere la tesi;
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che abbiano inderogabili e temporanee esigenze di lavoro, di specializzazione, di tirocinio o versino in ulteriori, particolari condizioni da accertarsi presso i Distretti Militari di appartenenza.
DOVE
Al Distretto Militare di appartenenza.
COME
Presentando domanda di rinvio o differimento di chiamata con allegati tutti i documenti relativi ad una delle condizioni di cui sopra.
QUANDO
Entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si chiede il rinvio o, a seconda dei casi, entro il giorno che precede l’avviamento alle armi.
Dispensa o Esonero dal Servizio Militare
I Consigli di Leva, i Distretti Militari, il Ministero della Difesa possono concedere la dispensa o l’esonero dal servizio militare a coloro che, iscritti nelle liste di leva e risultati idonei alla visita medica, si trovino in particolari situazioni familiari quali:
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figlio o fratello di militare deceduto in guerra;
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fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio;
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orfano di entrambi i genitori;
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vedovo o celibe con prole;
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arruolati con prole;
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unico fratello convivente di disabile non autosufficiente;
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primo figlio maschio di genitore invalido per servizio o caduto in servizio;
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responsabile diretto della conduzione di impresa familiare.
DOVE
Comuni, Uffici di Leva per l’arruolamento, Distretti Militari di appartenenza.
COME
La domanda deve essere presentata allegando la documentazione relativa alla situazione per la quale si richiede la dispensa o l’esonero.
QUANDO
Sono stabiliti tempi diversi a seconda delle situazioni; è necessario, quindi, informarsi tempestivamente presso i Distretti Militari di appartenenza.
Accertamenti sanitari
Gli interessati alla chiamata alle armi che sono affetti da malattie o lesioni che possono essere causa di inidoneità al servizio militare devono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari.
DOVE
Distretto Militare di appartenenza.
COME
Presentando una domanda corredata da un certificato della ASL di appartenenza.
QUANDO
Successivamente alla visita medica di idoneità e prima della effettiva chiamata alle armi.
Ferma di leva prolungata
I militari in servizio di leva che non abbiano superato il 22° anno d’età possono essere ammessi alla ferma di leva prolungata biennale (o triennale a richiesta), che comunque ha valore come servizio militare di leva.
DOVE
Presso il Comando dove si svolge l’addestramento (CAR - Centro Addestramento Reclute).
QUANDO
Entro 10 giorni dall’incorporamento se il servizio di leva è prestato nell’Aeronautica; entro 15 giorni se è prestato nell’Esercito.
Allievi ufficiali: partecipazione ai concorsi
Gli arruolati che aspirano a partecipare ai corsi per le Accademie Militari o per Allievi Ufficiali di Complemento dell’Esercito, Marina, Aeronautica e Guardia di Finanza sono lasciati in posizione di congedo illimitato provvisorio, fino all’eventuale superamento del concorso. La sospensione dall’incorporamento è valida per un solo concorso. In caso di assolvimento degli obblighi di leva in qualità di Ufficiale di Complemento il periodo di ferma è pari a 14 mesi.
DOVE
Distretto militare di appartenenza
COME
E’ sufficiente inoltrare una domanda in carta semplice.
QUANDO
Entro le diverse scadenze previste in relazione alla data di arruolamento o al termine del periodo di ritardo.
Servizio di leva nel personale ausiliario
I giovani arruolati o ammessi al ritardo per motivi di studio possono chiedere di prestare servizio di leva quali ausiliari nei Carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Polizia Penitenziaria, nei Vigili del Fuoco. La domanda determina la rinuncia all’eventuale ritardo o rinvio del servizio di leva. Gli arruolati non prescelti saranno comunque avviati alle armi con il primo scaglione utile. La durata del servizio di leva prestato in qualità di ausiliario è di 12 mesi.
DOVE
Rispettivamente presso le Stazioni dei Carabinieri, la Questura, le Case Circondariali o il Comando dei Vigili del Fuoco.
COME
E’ sufficiente inoltrare una domanda in carta semplice.
QUANDO
Entro le varie scadenze previste in relazione alla data di arruolamento o al termine del periodo di ritardo.
Cittadini stranieri
Gli stranieri o apolidi, di cui uno dei genitori o degli avi è o era cittadino italiano per origine, possono acquisire la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.
COME
Presentando una domanda in carta semplice con allegata la documentazione necessaria, che deve contenere la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana.
DOVE
Al Comune di residenza.
Crocerossine: Servizio infermiere volontarie
Tutte le donne con diploma di scuola media superiore, in età compresa tra i 18 e i 45 anni, possono entrare nel corpo delle Infermiere Volontarie Ausiliarie delle Forze Armate. Le Infermiere Volontarie possono partire con le formazioni sanitarie di guerra o essere inserite in posti di pronto soccorso in tempo di pace.
DOVE
Comitato centrale della Croce Rossa- Via Toscana 12, ROMA - tel.4759429.
COME
La qualifica di infermiera volontaria si ottiene con la frequenza obbligatoria di un corso teorico di 2 anni completata da quello pratico che si svolge negli ospedali militari e civili. Una volta diplomate le infermiere volontarie si preparano partecipando tra l’altro al programma di addestramento istituito di concerto con lo Stato Maggiore della Difesa, con la collaborazione dello Stato Maggiore dell’Esercito e dell’Aeronautica.
QUANDO
Nel mese di settembre.
Servizio civile sostitutivo ed obiezione di coscienza
L’articolo 52 della nostra Costituzione afferma che "la difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti stabiliti dalla legge". La legge 772/72 ha riconosciuto l’obiezione di coscienza al servizio militare e ha disciplinato il servizio sostitutivo civile.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n° 164 del 24/05/1985, precisando che "il dovere di difesa della Patria è ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato", ha legittimato la possibilità di "servire la Patria" senza l’uso delle armi.
L’obiettore di coscienza è retribuito come un militare di leva ed è sottoposto, per certi aspetti, alle medesime normative (ad esempio ha diritto allo stesso numero di giornate di licenza o alle cure presso le strutture della sanità militare).
Anche per il servizio civile è stata disposta una durata pari a 10 mesi per coloro che vengono incorporati dal 1° gennaio 1997. Per coloro che sono stati incorporati prima di tale data, vigono le medesime riduzioni previste per i militari di leva.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono richiedere di svolgere il servizio di leva mediante servizio civile sostitutivo coloro i quali, per motivi di natura morale, culturale o religiosa non vogliono svolgere il servizio militare in quanto contrari all’uso delle armi. Sono esclusi dall’obiezione di coscienza tutti coloro che siano titolari di licenze relative alle armi o siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione o porto abusivo di armi. Il professarsi obiettore di coscienza (e conseguentemente contrario a qualsiasi uso delle armi) comporta la preclusione assoluta di ottenimento di porto d’armi o di licenza di caccia e l’esclusione automatica da concorsi relativi ad impieghi di lavoro che comportino, sia pure in senso lato, l’utilizzo di armi (ad esempio concorsi militari di ogni natura).
DOVE
La domanda, in carta semplice, va consegnata o spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al Distretto Militare di appartenenza.
COME
E' disponibile un modello fac-simile della domanda da presentare al Ministero della Difesa.modello fac-simile della domanda da presentare al Ministero della Difesa.
La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata presso gli appositi uffici comunali o circoscrizionali. Il Ministero della Difesa decide, in merito alla domanda, con proprio decreto; comunque la chiamata alle armi è sospesa a seguito della presentazione della domanda, fin quando il Ministero non si sia pronunciato su di essa.
Il Ministero provvederà ad inviare la decisione di accoglimento o di rigetto della domanda al Distretto Militare che, a sua volta, provvederà a trasmetterla all’obiettore. Il Consiglio di Stato, con sentenza numero 16 del 1985, ha stabilito che l’onere di dover dimostrare la fondatezza delle richieste dell’obiettore non ricade più su di lui.
E’ molto importante specificare nella domanda se si vuole continuaread usufruire del rinvio per motivi di studio oppure rinunciare. In caso di non accoglimento della domanda, l’obiettore può , entro 60 giorni dalla comunicazione del decreto del Ministero, presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio avverso suddetto decreto. In genere, finché non viene definito il ricorso, viene sospeso l’invio della cartolina precetto.
L’Amministrazione della Difesa ha l’obbligo di porre il giovane in congedo se entro un anno dal riconoscimento e comunque entro 18 mesi dalla presentazione della domanda non vi è stata l’assegnazione ad un ente.
QUANDO
I termini previsti dalla legge sono perentori. Dall’ultimo giorno della visita psico-attitudinale per l’arruolamento si hanno 60 giorni di tempo per presentare la domanda di obiezione di coscienza. In caso si sia usufruito di rinvio per motivi di studio (iscrizione all’università), la domanda può (quindi deve) essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di chiamata alle armi (in ogni caso in quello precedente al compimento del 26° o 28° anno d’età, se il corso di laurea ha durata di 4 o 5 anni). Se il rinvio è stato ottenuto per terminare le superiori, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel quale ci si diploma (tale rinvio può essere richiesto solo due volte).
Diventa Uomo: non farti fregare.