SPECIALE FLORIS: RIASSUNTONE CENSURONE

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
INES TABUSSO
00giovedì 29 settembre 2005 00:08

SPLENDIDE RED LADY E LIZALIZA!
VISTO L'ULTIMO EXPLOIT? ROBA DA MATTI!
1984, 1984, 1984, 1984...

www.freeforumzone.it/viewMessaggi.aspx?f=67699&idd=360

28/09/2005 22.17
Red...Lady

28-09-2005
RIASSUNTONE

Tante mail di gente che la pensa alla stessa maniera (Berlusconi ha fatto
una legge per salvarsi) ma che si scontra sul fatto se è stato assolto o
no. Chi dice che la prescrizione non è un'assoluzione e chi dice che non
è certo una condanna. Penso che sia un classico confronto sul poco che divide
rispetto al tanto che unisce. Chiederemo una perizia tecnica, ma il dato
politico evidente è quello di una generalizzata condannna alla forza politica
che ha varato una legge ad personam senza la quale sarebbe stato diverso
il destino giudiziario del premier. Un punto in comune tra i tanti che scrivono:
non è poco!


28/09/2005 22.37
lizaliza

La richiesta di una perizia tecnica è comica.
Ha già ricevuto la proposta di consultare semplicemente un dizionario.
perizia tecnica?
Una buona scuola di giornalismo, no, eh?
Uno stage negli USA, per imparare come si rivolgono le domande ai politici.

Una settimana da co.co.co al Washington Post.
Rivedere "Tutti gli uomini del Presidente", sul Watergate.
Rivedere tutte le puntate di Sciuscià, Il raggio verde e quant'altro abbia
fatto Michele Santoro.

MAGNIFICA IDEA: INTANTO IL DIZIONARIO L'HO CONSULTATO IO.
SPERIAMO CHE PRESTO LO CONSULTI ANCHE FLORIS, COSI' NON FA PIU' TANTA CONFUSIONE:


ASSOLUZIONE SECONDO L'ARTICOLO 530 c.p.p., COMMA 1
Cioe' quando "il fatto non sussiste, o l'imputato non lo ha commesso". Questa
e' l'assoluzione d.o.c.


ASSOLUZIONE SECONDO L'ARTICOLO 530 c.p.p., COMMA 2
Il comma 2 dice che "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando
manca, e' insufficiente, o e' contraddittoria la prova."
Negli ultimi anni molti processi per corruzione hanno avuto come esito una
condanna in primo grado e una assoluzione, con questa formula, in secondo
grado: le prove, che erano sufficienti in primo grado, sono diventate insufficienti
in secondo grado, per legge sopravvenuta.
Cos'era accaduto? E' semplice: le leggi che regolano l'ammissibilita' e l'utilizzabilita'
delle prove erano cambiate tra un grado e l'altro del processo. Si tratta
delle modifiche all'articolo 513 del c.p.p., e del nuovo articolo 111 della
Costituzione, che hanno affidato al cosiddetto "impumone" (1), e ai suoi
umori momentanei, la possibilita' di ripetere accuse gia' formulate o di
non farlo, avvalendosi della facolta' di non rispondere, convalidando le
prove, o rendendole insufficienti, il tutto a suo piacimento.


PATTEGGIAMENTO
La sentenza di APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (patteggiamento)
e' equiparata, quanto agli effetti penali, ad una pronuncia di condanna.
In caso di patteggiamento l'imputato e il pubblico ministero concordano una
pena.
Propongono quindi uno schema di sentenza al giudice dell'udienza preliminare,
che controlla la congruita' della pena prospettata.
La rinuncia dell'imputato alla fase del dibattimento viene premiata con uno
sconto sulla pena.
La mancanza del dibattimento, e del contraddittorio, fa si' che si abbiano
una sentenza ed una pena, ma non una condanna.


PROSCIOGLIMENTO
Molti imputati sono stati o saranno prosciolti per PRESCRIZIONE: in questi
casi, pur non potendo emettere una sentenza di condanna, perche' e' passato
troppo tempo dalla commissione del fatto di reato contestato, se e' stata
esclusa una prova evidente di innocenza dell'imputato (che porterebbe all'assoluzione
nel merito), il giudizio del magistrato potrebbe fondarsi anche su una affermazione
di responsabilita', indicando i motivi per cui l'imputato puo' essere considerato
colpevole dei reati ascrittigli, ma va prosciolto per prescrizione. In sede
di appello il magistrato puo' imporre all'imputato di risarcire il danno
e rifondere le spese processuali alla parte civile.
Assoluzione e proscioglimento non sono dunque la stessa cosa.
Va aggiunto che, per l'imputato che volesse dimostrare la propria innocenza
nel processo, la Corte Costituzionale, nel 1990, ha previsto la possibilita'
di rinunciare alla prescrizione.


NON LUOGO A PROCEDERE PER ABOLIZIONE DI UNA NORMA PENALE
In questo caso si dichiara il "non luogo a procedere" nei confronti degli
imputati, perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato.
E' successo, per esempio, per l'articolo 323 c.p., riguardante l'abuso d'ufficio,
che e' stato riformato nel 1997.
Parecchi imputati sono stati prosciolti non perche' fossero innocenti, ma
perche' era cambiata la legge: insomma potevano essere colpevoli nel momento
in cui avevano compiuto un certo atto, ma non lo erano piu' al momento del
processo.
Qualcuno ha notato un tempismo sospetto nell'approvazione di certe leggi,
ma si tratta dei soliti maligni e malpensanti.


INDULTO
Molti imputati hanno beneficiato di uno o piu' indulti: cioe' sono stati
condannati e la condanna e' rimasta intatta, pero' la pena loro inflitta
e' stata condonata e,
quindi, estinta. Questo, tuttavia, non li autorizza a dichiarare che sono
stati assolti.


AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI
E' l'istituto per cui spesso nemmeno i condannati definitivi scontano la
pena in carcere.
Nel 1998 il parlamento ha approvato una legge (Simeone-Saraceni) che ha reso
molto frequente l'affidamento in prova ai servizi sociali per i condannati
a pene non superiori a tre anni.
Per puro caso, non di rado, i processi per i reati contro la pubblica amministrazione,
(quelli di Tangentopoli), si sono conclusi con sentenze a pene appunto non
superiori a tre anni. Naturalmente possono usufruire della legge anche i
condannati per altri reati, perche' la legge, almeno finora, e' uguale per
tutti.


NOTE
(1)IMPUMONE: l'imputato di reati connessi che, pur
conservando le prerogative e i diritti di un
imputato (per esempio : avvalersi della
facolta' di non rispondere),assume di fatto la
veste di testimone, facendo affermazioni sul
fatto altrui. Per esempio fa delle chiamate di
correita' durante le indagini preliminari, ma
non le vuol ripetere durante il dibattimento.



Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:14.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com